Se in un appalto o subappalto le parti non hanno stabilito il valore dei lavori, la sanzione per il mancato possesso della patente a crediti da parte dell’impresa o per il possesso di una patente che ha meno di 15 crediti sarà di 6mila euro. Lo ha precisato l’Inl nella nota 9326 del 9 dicembre 2024, che ha fatto il punto sul nuovo regime sanzionatorio previsto dall’articolo 27 del Dlgs 81/2008, come modificato dal Dl 19/2024 (convertito dalla legge 56/2024), applicabile a tutte le violazioni sulla patente a crediti a partire dal 1° ottobre 2024.
La sanzione amministrativa è quantificata dalla norma nel 10% del valore dei lavori e, comunque, in un importo non inferiore a 6mila euro. Inoltre, non è soggetta alla procedura di diffida prevista dall’articolo 301-bis del Dlgs 81/2008, ed è applicabile sia alle aziende prive della patente a punti sia a quelle che possiedono una patente con meno di 15 crediti. Il valore economico dei lavori, da considerare al netto dell’Iva, va riferito sempre al singolo contratto di appalto o subappalto sottoscritto dal trasgressore, contenente un capitolato delle opere e un costo degli stessi.
L’Inl ha precisato che potranno essere considerati anche eventuali preventivi di spesa formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente. Una volta individuato il valore di riferimento tra il 10% del costo dei lavori, ovvero, se tale importo risulta inferiore o non noto, la soglia minima di 6mila euro, si dovrà applicare l’articolo 16 della legge 689/1981, ovvero la riduzione a un terzo dell’importo così ottenuto, riservata a chi paga entro 60 giorni.
La competenza a emanare l’ordinanza-ingiunzione è dell’Ispettorato del lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l’illecito. Sono invece competenti ad accertare e a irrogare la sanzione tutti gli organi di vigilanza citati dall’articolo 13 del Dlgs 81/2008, come ad esempio le Asl o i vigili del Fuoco. La sanzione dovrà essere pagata attraverso il sistema PagoPA per quanto riguarda i verbali unici dell’Ispettorato del lavoro. Mentre per gli altri organi di vigilanza il versamento dovrà essere effettuato su un apposito conto dell’Agenzia, indicando la causale di pagamento.
Il Dl 19/2024 prevede anche l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
L’organo di vigilanza dovrà dare notizia della sanzione all’Anac e al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per l’adozione del provvedimento interdittivo. Il personale ispettivo, sia nell’ipotesi di azienda priva della patente, sia nel caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, purché il completamento dei lavori non superi il 30% del valore, dovrà provvedere ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informandoli altresì dell’impossibilità di operare nei cantieri temporanei o mobili in assenza di regolare patente a crediti o documento equivalente.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, dovrà verificare il possesso della patente da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto, ovvero il possesso dell’attestazione Soa per le imprese esenti dalla patente a crediti. Rispetto a questo obbligo è necessario distinguere diverse ipotesi. Se il committente omette di verificare il titolo abilitativo affidando i lavori a un soggetto privo della patente o dell’attestazione Soa, incorrerà nella sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro, soggetta a diffida ex articolo 301-bis del Dlgs 81/2008. La stessa sanzione si applica se i lavori sono stati affidati a un’impresa in possesso di una patente con meno di 15 crediti.
La sanzione non si applica invece se dopo la data dell’affidamento dei lavori all’impresa o al lavoratore autonomo, il titolo abilitativo è venuto meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15 (circolare Inl 4/2024). In quest’ultima ipotesi, sarà necessario individuare precisamente il momento dell’affidamento dei lavori.